P.A.T. sta per prodotto agroalimentare tradizionale, ovvero peculiare di un territorio, su cui si è nel tempo consolidato, ed oggi meritevole di una tutela e valorizzazione ad hoc. Si tratta di risorse di nicchia, sovente specifiche di piccole aree, che possono risentire della stagionalità e che generalmente non accedono agli scaffali della GDO. Tali P.A.T. furono istituiti ai sensi dell’art. 8, comma 1 del D.lgs n.173 del 1998, il quale conferma la centralità in Italia dei giacimenti gastronomici specie in relazione alle materie prime da cui originano e alle tecniche di lavorazione con cui si producono, onde garantire anche gli acquirenti… Un contesto multiforme, di micro-filiere, talora “parcellizzate”, che poco si adatterebbe a rigidi parametri europei… Nel 1999 il MiPAAF, con il DM n.350 del 08/09/99, ha promulgato il Regolamento per identificarli, affidando alle Regioni la creazione di specifici registri elencativi (il Ministero si arroga meramente un controllo aggiornando annualmente il registro complessivo). Un P.A.T. dev’essere prodotto, testualmente, “con metodi di lavorazione, conservazione e stagionatura consolidati nel tempo, omogenei per tutto il territorio interessato, secondo regole tradizionali, per un periodo non inferiore ai venticinque anni”. Ed ognuno è corredato di una scheda descrittiva. La domanda di inclusione e la connessa menzione nel registro regionale può essere trasmessa da soggetti pubblici e privati, purché completa di idonea documentazione storico-tecnica. Per quanto attiene alla registrazione, il Decreto Ministeriale 18 luglio 2000 “Elenco nazionale dei prodotti agroalimentari tradizionali” in base a quanto disposto dall’art. 5 afferma che “il nome di ciascun prodotto, il suo eventuale sinonimo o termine dialettale non può costituire oggetto di deposito o di richiesta di registrazione, ai sensi della vigente normativa comunitaria e nazionale sulla proprietà intellettuale e industriale, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana”. Permane però la questione, evidentemente, degli eventuali marchi che connotano quanto viene introdotto negli specifici elenchi regionali ma che era già stato oggetto di regolare registrazione prima della pubblicazione del Decreto Ministeriale in questione. Raccomando infine di non “mescolare” la normativa di cui sopra con le tutele delle varie tipicità rientranti nelle certificazioni d’origine DOP e IGP. Il regolamento europeo (Reg. CEE del Consiglio 2081/92 del 14/.07.92) non può che risultare, anche in questo caso, la cornice normativa prevalente per la salvaguardia e la promozione delle eccellenze made in Italy, e la loro comunicazione internazionale. In definitiva, pertanto, i prodotti DOP e IGP non rientrano nei registri regionali PAT…
Umberto Curti